Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 50


(abrogato) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 143:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità»;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto»;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.»;
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».]
(Articolo abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. z), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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