Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 49


UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27:
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. ]

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