Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 35


DESK ITALIA - SPORTELLO UNICO ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e propone la sostituzione di procedimenti amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalità e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le modalità e procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie forme di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operatività dello stesso Sportello non vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.
7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «struttura dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto»; al secondo periodo, le parole: «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo».
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221:
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attività di promozione all'estero dell'Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall'Agenzia - ICE e le attività di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza, apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, nonché di personale dell'Agenzia - ICE e dell'Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.
6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «struttura dell'Agenzia.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole: «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,».]

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