Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 33-bis


(abrogato) REQUISITO DELLA CIFRA D'AFFARI REALIZZATA

[1. All'articolo 357. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)]
(Articolo abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 33-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti