Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 24


DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 MARZO 2012

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte I, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.
4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.
6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
b) all'articolo 170-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;
c) all'articolo 187-quinquiesdecies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;
d) dopo l'articolo 193-bis è inserito il seguente:
«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
3. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.
5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.
6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221:
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.
4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.
6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.»;
b) all'articolo 170-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;
c) all'articolo 187-quinquiesdecies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;
d) dopo l'articolo 193-bis è inserito il seguente:
«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.
5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.
6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate.]

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