Decreto Legge del 2012 numero 179 art. 16-septies


TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
(Articolo inserito dall’ art. 45-bis, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114)

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