Decreto Legge del 2012 numero 174 art. 4


FONDO DI ROTAZIONE

5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 90 milioni di euro per l'anno 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente, dall’ art. 10-quater, comma 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64)
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilità speciale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 e di cui al numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213)
4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.
5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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