Decreto Legge del 2011 numero 212 art. 16


MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
[a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10)
b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
[2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10:
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;
b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».]

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