Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 36-bis


ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL CREDITO

1. All’ articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)

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