Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 28


CAPO VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali (CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI E ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell’ articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all’ articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell’intero territorio nazionale.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
11-quater. All’ articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «40 %» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214:
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1,23 per cento". Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti