Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 20


RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI

1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 504, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
1-bis. Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1 dicembre 2011, sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
(Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 505, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 503, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214:
1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011. ]

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