Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 19


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI NONCHÉ SU VALORI “SCUDATI”

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’ articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo della TariffaIndicazione degli atti soggetti all’impostaImposte dovute fisseImposte dovute proporzionali
132-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica...b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari;per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso
euro 34,20euro 100,001 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013


2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
«3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».
3. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».
3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.
(Comma inserito dall'art. 8, comma 16, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’ articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’ articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L’imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’ articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 16, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
8. Gli intermediari di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 16, lett. c), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’ articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato.
11. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 16, lett. d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 16-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
13. A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 518, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.
(Comma così sostituito dall'art. 8, comma 16, lett. e), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Comma inserito dall'art. 8, comma 16, lett. f), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e modificato dall’ art. 1, comma 518, lett. b), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 16, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 518, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 16, lett. g), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 518, lett. d), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
18. A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 518, lett. e), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. a), L. 30 ottobre 2014, n. 161)
19. L’imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 16, lett. h), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall’ art. 1, comma 518, lett. f), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 582, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161)
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
(Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. c), L. 30 ottobre 2014, n. 161)
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 518, lett. g), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 518, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
(Comma inserito dall'art. 8, comma 16, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
24. All’ articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
Articolo della Tariffa: Indicazione degli atti soggetti all'impostaImposte dovute fisseImposte dovute proporzionali
132-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica
2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari;per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso
2-bis, a) euro 34,20 - 2-bis b) euro 100,002-ter 1 per mille annuo per il 2012 e 1,5 per mille a rdécorere dal 2013


2. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00.".
3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L'imposta di cui al comma 4 è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9. ]

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