Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 11-bis


SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E RIDUZIONE DEI COSTI DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai sensi dell’ articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)

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