Decreto Legge del 2011 numero 138 art. 6-bis


ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2011 numero 138 art. 6-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti