Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 55


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 3.050 milioni di euro.
(Comma così modificato dall'art. 33, comma 9, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 14 novembre 2011)
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
2-bis. Al fine di perseguire l’obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:
«a) sigari .................................. 23,00%;
b) sigaretti .............................. 23,00%;
c) sigarette ................................ 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette .................... 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo ................. 56,00%;
e) tabacco da fiuto ......................... 24,78%;
f) tabacco da masticare ...................... 24,78%»;
b) nell’articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l’imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell’imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;
c) il comma 4 dell’articolo 39-octies è sostituito dal seguente:
«4. L’importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2.».
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l’immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a) all’elenco "Tabacchi lavorati" dell’ Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) all’ articolo 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 57, a decorrere dal 29 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 57/2011)
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento di tale attività, all’ articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.».
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’ articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all’ articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999è integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010 nonché di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
[5-bis. Nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l’anno 2010, euro 5.846.720 per l’anno 2011 ed euro 7.500.000 per l’anno 2012 nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013, per l’organizzazione da parte delle Forze armate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall'art. 29, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012)]
(Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. s), n. 10), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248)
[5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’ articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)]
(Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. s), n. 10), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248)
[5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)]
(Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. s), n. 10), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248)
[5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)]
(Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. s), n. 10), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248)
[5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l’idoneità all’attività sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)]
(Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. s), n. 10), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248)
5-septies. La dotazione del fondo di cui all’ articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l’anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementata di 35,8 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l’anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 44,7 milioni di euro per l’anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del precedente periodo sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’ articolo 9, comma 31, dall’ articolo 11, commi 5 e 15, dall’ articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall’ articolo 14, commi 13 e 14, dall’ articolo 17, comma 1, dall’ articolo 25, dall’ articolo 38, comma 11, dall’ articolo 39, commi 1 e 4, dall’ articolo 41, dall’ articolo 50, comma 1, e dall’ articolo 55, commi da 1 a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,5 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l’anno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’ articolo 3, dall’ articolo 6, commi 15 e 16, dall’ articolo 15, dall’articolo 19, dall’ articolo 21, dall’ articolo 22, dall’ articolo 23, dall’ articolo 24, dall’ articolo 25, dall’ articolo 26, dall’ articolo 27, dall’ articolo 28, dall’ articolo 31, dall’ articolo 32, dall’ articolo 33, dall’ articolo 38 e dall’ articolo 47, pari a 908,00 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l’anno 2012, a 593,20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’ articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l’anno 2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
7-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l’anno 2010, a euro 5.846.720 per l’anno 2011 e a euro 7.500.000 per l’anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all’ articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a euro 1.314.000 per l’anno 2010, euro 74.000 per l’anno 2011 ed euro 2.500.000 per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 5.772.720 per l’anno 2011 ed euro 5.000.000 per l’anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies;
d) quanto a 5.000.000 di euro per l’anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’ articolo 38.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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