Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 52


FONDAZIONI BANCARIE

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo.
1-bis. Le disposizioni dell’ articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
1-ter. All’ articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «non superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
1-quater. All’ articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
1-quinquies. All’ articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), è aggiunta la seguente:
«k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)

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