Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 41


REGIME FISCALE DI ATTRAZIONE EUROPEA

1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La normativa dello Stato membro prescelta dall’interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l’istanza di interpello.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 8, comma 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)
1-bis. Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.
(Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

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