Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 34


OBBLIGO PER I NON RESIDENTI DI INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE PER L'APERTURA DI RAPPORTI CON OPERATORI FINANZIARI

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).».

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