Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 10-bis


ACCERTAMENTI IN MATERIA DI INVALIDITÀ CONSEGUENTI AD INCIDENTI STRADALI (Rubrica così modificata dall'art. 33, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’ articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.
(Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile.
(Comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
[3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all’ISVAP.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 27, L. 4 agosto 2017, n. 124)
[4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l’attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 27, L. 4 agosto 2017, n. 124)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)

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