Decreto Legge del 2009 numero 5 art. 8-quinquies


DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA RATEIZZAZIONE IN MATERIA DI DEBITI RELATIVI ALLE QUOTE LATTE

1. L’AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato può presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l’AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell’intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell’ articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell’importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l’interessato sia titolare assegnate ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 525, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 525, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 714, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 525, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 714, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33)

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