Decreto Legge del 2009 numero 5 art. 8-quater


RATEIZZAZIONE DEI DEBITI RELATIVI ALLE QUOTE LATTE
1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33)

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