Decreto Legge del 2009 numero 5 art. 7-octies


MISURE A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI E DEI PICCOLI AZIONISTI ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. (Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 3, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
[1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.]
(Comma abrogato dall'art. 19, comma 3, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
(Lettera così modificata dall'art. 19, comma 3, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
(Lettera inserita dall'art. 19, comma 3, lett. d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.
(Lettera così modificata dall'art. 19, comma 3, lett. e) ed f), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
4. I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2009, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
(Alinea così modificato dall'art. 19, comma 3, lett. g), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari e azionari detenuti;
(Lettera così modificata dall'art. 19, comma 3, lett. h), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono in cartaceo e su supporto informatico al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
(Alinea così modificato dall'art. 19, comma 3, lett. i), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
(Lettera così modificata dall'art. 19, comma 3, lett. j), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.
(Lettera così modificata dall'art. 19, comma 3, lett. k), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari e azionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
(Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, lett. l) e m), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
7. Entro il 31 dicembre 2010, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
(Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, lett. n), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Comma inserito dall'art. 19, comma 3, lett. o), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
[8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.]
(Comma abrogato dall'art. 19, comma 3, lett. p), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.
(Comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, lett. q), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
[10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]
(Comma abrogato dall'art. 19, comma 3, lett. r), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33)

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