Decreto Legge del 2009 numero 5 art. 7-bis


SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI NON DI LINEA
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia dell’ articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010.
(Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33)

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