Decreto Legge del 2009 numero 194 art. 5


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché delle tariffe postali agevolate,».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2013';
d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)

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