Decreto Legge del 2009 numero 194 art. 3


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
(Comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
[4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25. A norma dell'art. 1, comma 2, della predetta legge di conversione, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma)
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque fino al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
(Comma così modificato dall'art. 15, comma 6, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25)

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