Decreto Legge del 2009 numero 193 art. 3-quinquies


MODIFICHE ALLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 160

1. All' articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: ", esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture," sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell' articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi".
2. All' articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: "il magistrato può essere confermato" sono inserite le seguenti: ", previo concerto con il Ministro della giustizia".
(Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24)

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