Decreto Legge del 2009 numero 135 art. 7


DISPOSIZIONI PER I SISTEMI DI MISURA INSTALLATI NELL'AMBITO DELLE RETI NAZIONALI E REGIONALI DI TRASPORTO DEL GAS E PER ELIMINARE OSTACOLI ALL'USO E AL COMMERCIO DEGLI STESSI - PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2007/4915
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all' articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall' articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell' articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2012».
(Comma inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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