Decreto Legge del 2009 numero 135 art. 2


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N. 188, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/12/CE, DELLA DIRETTIVA 2001/13/CE E DELLA DIRETTIVA 2001/14/CE IN MATERIA FERROVIARIA - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2008/2097 - DISPOSIZIONI RELAT
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.».
2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)
2-bis. All' articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «paragrafi 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4 e 5».
(Comma inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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