Decreto Legge del 2008 numero 92 art. 12-bis


MODIFICHE ALLA LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)

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