Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 37


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.
2-bis. All' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all' articolo 4, comma 1, la parola: «105» è sostituita dalla seguente: «100»;
b) all' articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
c) all' articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) è abrogata;
d) all' articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato»;
e) all' articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25)

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