Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 27


INDAGINE CONOSCITIVA SUI SERVIZI FERROVIARI
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.
1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»;
b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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