Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 26


PROROGHE CONVENZIONI TIRRENIA

1. Entro il 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell’Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l’assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l’efficacia dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 19-ter, comma 26, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, dall'art. 5, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, dall’ art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011, dall’ art. 11, comma 6-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, dall'art. 1, comma 419, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012)

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