Decreto Legge del 2008 numero 200 art. 1


BANCA DATI PUBBLICA E GRATUITA DELLA NORMATIVA VIGENTE

[1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 311, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
[2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali già impegnato nel programma di cui al comma 1; (4)
b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 311, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
[3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 311, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

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