Decreto Legge del 2008 numero 185 art. 19-ter


INDENNIZZI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI

1. L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all’ articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 490, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147)
2. L’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2018.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 490, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell’ articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 490, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così sostituito dall'art. 35, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183)

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