Decreto Legge del 2008 numero 134 art. 3


1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
[2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.]
(Comma abrogato dall'art. 7-octies, comma 9, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 19, comma 3, lett. q), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies».
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166)
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166)
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166)
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

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