Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 70


ESCLUSIONE DI TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI PER INFERMITA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l’ articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.
(Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, così sostituito dall'art. 2159, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 469, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

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