Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 33


APPLICABILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE E ELENCO CLIENTI FORNITORI
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) al comma 6, le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

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