Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 8-bis


DISPOSIZIONI INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI DEL CORDONE OMBELICALE
1. [È prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze].
(Comma abrogato dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e così modificato dal comma 11 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 8-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti