Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 6-ter


REGOLARIZZAZIONE E VERSAMENTI PER I TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 31 OTTOBRE 2002
1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 30 giugno 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93)
2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93)
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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