Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 36


CAPO II Disposizioni finanziarie urgenti (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE)

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
2. [La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248].
(Comma abrogato dal numero 3) dalla lettera gg-septies) del comma 2 dell’art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, aggiunta dalla relativa legge di conversione)
2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
3. [A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,»].
(Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008, e poi soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
4. [All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento»].
(Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un unica soluzione entro il 30 novembre 2008».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
4-quinquies. Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla lettera b) del comma 34 dell’art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e dal comma 5 dell'art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216)
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2014.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla lettera b) del comma 34 dell’art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e dal comma 5 dell'art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216)
4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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