Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 34-bis


FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LE VITTIME DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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