Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 32-bis


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2007, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2007, N. 243
1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007».
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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