Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 29-ter


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO E DI CIRCOLAZIONE DI PROVA DI VEICOLI NUOVI
1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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