Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 22-quater


INVESTIMENTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
[1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative].
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi abrogato dal comma 5 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93)

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