Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 21-bis


DIRITTI AEROPORTUALI

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 maggio 2014, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 maggio 2014.
(Comma così modificato prima dal comma 6 dell’art. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, poi dal comma 3 dell’art. 11, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 e, infine, dal comma 2 dell'art. 4, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15)
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi così modificato dall'art. 28, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207)

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