Decreto Legge del 2007 numero 10 art. 4


NORME DI ADEGUAMENTO A DECISIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI SPONSORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO, ACCESSO ALLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI POST-CONTATORE E DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE. PROCEDURE D'INFRAZIONE N. 2006/2022, N. 2005/2083, N. 2005/4604 E N. 2005/4088
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 50, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46)
3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:
«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni nè concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46)
4. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46)

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