Decreto Legge del 2006 numero 297 art. 1


MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
b) l'articolo 53 è così modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
3) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonchè il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
c) l'articolo 59 è così modificato:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;
e) l'articolo 61 è così modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
f) l'articolo 65 è così modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;
g) l'articolo 66 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;
h) l'articolo 67 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonchè il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
4) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;
l) l'articolo 69 è così modificato:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorità e obblighi informativi»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonchè la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.»;
m) l'articolo 107 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonchè vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
n) dopo l'articolo 116, è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)

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