Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 36


RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis).
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
(Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione)
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.
(Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione)
8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.
(Comma così sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione)
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del quarto».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Comma così sostituito dal comma 23 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione)
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) è abrogata.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 22 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione)
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, poi così modificato dal comma 306 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed infine abrogato dal comma 27 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è abrogato.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito».
(Gli attuali commi 25 e 25-bis così sostituiscono l'originario comma 25 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Gli attuali commi 25 e 25-bis così sostituiscono l'originario comma 25 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così rettificato con Comunicato 11 luglio 2006)
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così rettificato con Comunicato 11 luglio 2006)
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
31. [L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi abrogato dal comma 27 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione)
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)

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