Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 8


CAPO VI - Rafforzamento della base produttiva - (RIFORMA DEGLI INCENTIVI)


1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti princìpi (Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.):
a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro (alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.):
a) le attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i princìpi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'art. 10, D.L. 30 giugno 2005, n. 115)
4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e) nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis. (Ampliamenti aziendali). 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».

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