Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 4


MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311 E ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.298
(Rubrica così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)

1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 è abrogato;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
a-bis) al comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176», sono inserite le seguenti: «nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive» sono inserite le seguenti: «e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: «22 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro» e le parole: «36 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: «irregolarità» fino a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con regolamenti di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, e al D.M. 24 ottobre 2000, n. 366, entrambi del Ministro delle finanze, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso»; (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: «amministrazioni regionali» sono inserite le seguenti: «della Federazione italiana gioco calcio»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
d) il comma 540 è abrogato.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)

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